Con una condivisibile sentenza del 25 ottobre 2016, il Tribunale di Treviso ha deciso una controversia instaurata nei confronti di un istituto materno e di un insegnante dai genitori di una bambina per il risarcimento del danno subito dalla stessa cadendo dalla bicicletta durante la ricreazione.

Il Tribunale trevigiano – a nostro avviso correttamente – ha ritenuto applicabile alla fattispecie il regime probatorio imposto dall’art. 1218 c.c., sicché, mentre i genitori della minore danneggiata dovevano provare esclusivamente che l’evento dannoso si fosse verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombeva l’onere di dimostrare che lo stesso evento fosse stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.

Tale onere non è stato però assolto dai convenuti.

Si legge, infatti, nelle motivazioni della sentenza:

I medesimi, infatti, invocano che l’occorso si sarebbe verificato per un comportamento imprevisto ed imprevedibile della minore che avrebbe posto in essere una manovra di svolta ad U; che non si sarebbe avveduta della Direttrice contro la quale andava a cozzare e che la bambina imprudentemente non avrebbe tempestivamente azionato i freni della bicicletta.

E’ evidente che una eventuale svolta repentina da parte della piccola E. in un cortile destinato al transito e ai giochi dei bambini, non possa certamente considerarsi condotta imprevista o imprevedibile anche in considerazione della tenera età della danneggiata, mentre, semmai, sarebbe spettato alla Direttrice usare la dovuta attenzione, la stessa si era girata verso un fornitore che l’aveva richiamata (cfr. comparsa di costituzione Scuola Materna) in un momento certamente non consono per ricevere soggetti terzi, nell’evitare l’imbatto con la minore alla quale non può essere neppure imputato di non avere utilizzato i freni sia perché non si è raggiunta la prova se la bicicletta fosse realmente munita di un sistema frenante funzionante, sia perché condotta non propriamente esigibile da una bambina di appena 5 anni.

Di contro, alla Scuola Materna va imputato in forza del rapporto negoziale generato dall’iscrizione del minore all’istituto, di non aver vigilato sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo appurando la corretta funzionalità dei giochi e nello specifico della bicicletta utilizzata da E., nel aver omesso di adottare misure di protezione e prevenzione quali l’utilizzo di caschetti, ginocchiere o gomitiere, mentre all’insegnate responsabile per contatto sociale da cui scaturiscono obblighi di protezione, va imputato di non aver concretamente accertato l’esistenza di tali accorgimenti, risultando certamente esigibile un controllo preventivo sui giochi assegnati o scelti dai bambini, nonché nel caso di specie nel non aver impedito alla minore, magari coinvolgendola in altre attrattive ludiche, di utilizzare la bicicletta in considerazione anche del fatto che come ammesso dai convenuti ed emerso in causa, la piccola E., particolarmente vivace, anche poco prima del sinistro era stata ripresa dalle insegnanti affinchè prestasse maggiore attenzione, limitando la velocità.

Pertanto, escluso un concorso del danneggiato nella produzione dell’evento ex art. 1227 c.c.. , la responsabilità va imputata in solido in capo ad entrambe le convenute per i titoli giuridici sopra indicati.