L’operazione di trasferimento di beni in un trust non va assoggettata all’imposta proporzionale poiché non si tratta di un’operazione a contenuto patrimoniale non avendo natura onerosa.

Nel trust, infatti, l’intestazione dei beni al trustee è solo momentanea e avviene a titolo gratuito, senza riconoscimento di alcun corrispettivo. Il settlor (disponente) istituendo il trust non arricchisce il patrimonio personale del trustee (fiduciario) il quale è chiamato ad amministrare e gestire i beni destinati al trust nell’interesse del beneficiario.

Ciò è quanto affermato dalla Cassazione respingendo la tesi dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui il trasferimento dei beni in trust, anche se privo di natura onerosa, doveva essere considerato alla stregua di un’operazione di carattere patrimoniale, come tale assoggettabile ad imposta, nella misura proporzionale del 3% ex art. 9 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

Quanto detto vale anche per le imposte ipotecaria e catastale, giacché va ricordato che l’atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l’applicazione di dette imposte in misura fissa (D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1 e art. 4 dell’allegata tariffa, quanto all’ipotecaria; art. 10, comma 2, del D.Lgs. cit., quanto alla catastale).

Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 20/12/2017) 17-01-2018, n. 975