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	<title>Diritto civile Archivi -</title>
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	<description>Studio Legale Cupellini - Del Grosso</description>
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	<title>Diritto civile Archivi -</title>
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	<item>
		<title>Il trust non è soggetto a imposta proporzionale</title>
		<link>https://www.studiolegalecupellini.it/2018/01/19/il-trust-non-e-soggetto-a-imposta-proporzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Cupellini Del Grosso]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 11:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[trust]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;operazione di trasferimento di beni in un trust non va assoggettata all’imposta proporzionale poiché non si tratta di un’operazione a contenuto patrimoniale [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="http://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2018/01/trustee_activities_hartmann_associates_gmbh_steuerpruefungsgesellschaft_1-300x169.jpg" class="wp-image-773 size-full" height="169" width="300" srcset="https://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2018/01/trustee_activities_hartmann_associates_gmbh_steuerpruefungsgesellschaft_1-300x169.jpg 300w, https://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2018/01/trustee_activities_hartmann_associates_gmbh_steuerpruefungsgesellschaft_1-180x101.jpg 180w, https://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2018/01/trustee_activities_hartmann_associates_gmbh_steuerpruefungsgesellschaft_1.jpg 617w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;operazione di trasferimento di beni in un <em>trust</em><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif"> n</span>on va assoggettata all’imposta proporzionale poiché non si tratta di un’operazione a contenuto patrimoniale non avendo natura onerosa.</p>
<p style="text-align: justify">Nel <em>trust,</em> infatti, l&#8217;intestazione dei beni al <em>trustee</em> è solo momentanea e avviene a titolo gratuito, senza riconoscimento di alcun corrispettivo. Il <em>settlor </em>(disponente) istituendo il <em>trust</em> non arricchisce il patrimonio personale del <em>trustee</em> (fiduciario) il quale è chiamato ad amministrare e gestire i beni destinati al <em>trust </em>nell&#8217;interesse del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify">Ciò è quanto affermato dalla Cassazione respingendo la tesi dell&#8217;Agenzia delle Entrate, secondo cui il trasferimento dei beni in <em>trust,</em> anche se privo di natura onerosa, doveva essere considerato alla stregua di un’operazione di carattere patrimoniale, come tale assoggettabile ad imposta, nella misura proporzionale del 3% ex art. 9 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.</p>
<p style="text-align: justify">Quanto detto vale anche per le imposte ipotecaria e catastale, giacché va ricordato che l&#8217;atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (<em>id est,</em> definitivo), postula l&#8217;applicazione di dette imposte in misura fissa (D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1 e art. 4 dell&#8217;allegata tariffa, quanto all&#8217;ipotecaria; art. 10, comma 2, del D.Lgs. cit., quanto alla catastale).</p>
<p style="text-align: justify">Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 20/12/2017) 17-01-2018, n. 975</p>
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		<item>
		<title>E&#8217; stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova Legge sul &#8220;biotestamento&#8221;</title>
		<link>https://www.studiolegalecupellini.it/2018/01/17/e-stata-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale-la-nuova-legge-sul-biotestamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Cupellini Del Grosso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 17:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti della persona]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[biotestamento]]></category>
		<category><![CDATA[consenso informato]]></category>
		<category><![CDATA[trattamenti sanitari]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del16.01.2018 è stata pubblicata la Legge n. 219 del 22.12.2017 contenente &#8220;Norme in materia di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-770 size-medium" src="http://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2018/01/testamento_biologico-2-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" srcset="https://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2018/01/testamento_biologico-2-300x211.jpg 300w, https://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2018/01/testamento_biologico-2-180x127.jpg 180w, https://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2018/01/testamento_biologico-2-768x540.jpg 768w, https://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2018/01/testamento_biologico-2-1024x720.jpg 1024w, https://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2018/01/testamento_biologico-2.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del16.01.2018 è stata pubblicata la Legge n. 219 del 22.12.2017 contenente &#8220;<em><strong>Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento</strong>&#8220;,</em> c.d. Legge sul biotestamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge, che entrerà in vigore il prossimo 31 gennaio, prevede, in particolare, che &#8220;<em>Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un&#8217;eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e <strong>dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte</strong>, può, attraverso le DAT, <strong>esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari</strong>. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie</em>&#8220;.</p>
<p>Di seguito il link al testo di legge:</p>
<p><a href="http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-16&amp;atto.codiceRedazionale=18G00006&amp;elenco30giorni=false">http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-16&amp;atto.codiceRedazionale=18G00006&amp;elenco30giorni=false</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalecupellini.it/2018/01/17/e-stata-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale-la-nuova-legge-sul-biotestamento/">E&#8217; stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova Legge sul &#8220;biotestamento&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalecupellini.it"></a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Ha natura contrattuale la responsabilità per i danni subiti dal bambino che cade durante la ricreazione</title>
		<link>https://www.studiolegalecupellini.it/2017/03/19/ha-natura-contrattuale-la-responsabilita-per-i-danni-subiti-dal-bambino-che-cade-durante-la-ricreazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Cupellini Del Grosso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 11:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[danno]]></category>
		<category><![CDATA[lesioni]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità contrattuale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con una condivisibile sentenza del 25 ottobre 2016, il Tribunale di Treviso ha deciso una controversia instaurata nei confronti di un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalecupellini.it/2017/03/19/ha-natura-contrattuale-la-responsabilita-per-i-danni-subiti-dal-bambino-che-cade-durante-la-ricreazione/">Ha natura contrattuale la responsabilità per i danni subiti dal bambino che cade durante la ricreazione</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalecupellini.it"></a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-716 size-medium" src="http://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2017/03/scuola-300x204.gif" alt="" width="300" height="204" srcset="https://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2017/03/scuola-300x204.gif 300w, https://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2017/03/scuola-180x123.gif 180w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Con una condivisibile sentenza del 25 ottobre 2016, il Tribunale di Treviso ha deciso una controversia instaurata nei confronti di un istituto materno e di un insegnante dai genitori di una bambina per il risarcimento del danno subito dalla stessa cadendo dalla bicicletta durante la ricreazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale trevigiano &#8211; a nostro avviso correttamente &#8211; ha ritenuto applicabile alla fattispecie il regime probatorio imposto dall&#8217;art. 1218 c.c., sicché, mentre i genitori della minore danneggiata dovevano provare esclusivamente che l&#8217;evento dannoso si fosse verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombeva l&#8217;onere di dimostrare che lo stesso evento fosse stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all&#8217;insegnante.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale onere non è stato però assolto dai convenuti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>Si legge, infatti, nelle motivazioni della sentenza:</p>
<p>&#8220;<em>I medesimi, infatti, invocano che l&#8217;occorso si sarebbe verificato per un comportamento imprevisto ed imprevedibile della minore che avrebbe posto in essere una manovra di svolta ad U; che non si sarebbe avveduta della Direttrice contro la quale andava a cozzare e che la bambina imprudentemente non avrebbe tempestivamente azionato i freni della bicicletta.</em></p>
<p class="sent_normal"><em>E&#8217; evidente che una eventuale svolta repentina da parte della piccola E. in un cortile destinato al transito e ai giochi dei bambini, non possa certamente considerarsi condotta imprevista o imprevedibile anche in considerazione della tenera età della danneggiata, mentre, semmai, sarebbe spettato alla Direttrice usare la dovuta attenzione, la stessa si era girata verso un fornitore che l&#8217;aveva richiamata (cfr. comparsa di costituzione Scuola Materna) in un momento certamente non consono per ricevere soggetti terzi, nell&#8217;evitare l&#8217;imbatto con la minore alla quale non può essere neppure imputato di non avere utilizzato i freni sia perché non si è raggiunta la prova se la bicicletta fosse realmente munita di un sistema frenante funzionante, sia perché condotta non propriamente esigibile da una bambina di appena 5 anni.</em></p>
<p class="sent_normal"><em>Di contro, alla Scuola Materna va imputato in forza del rapporto negoziale generato dall&#8217;iscrizione del minore all&#8217;istituto, di non aver vigilato sulla sicurezza e sull&#8217;incolumità dell&#8217;allievo appurando la corretta funzionalità dei giochi e nello specifico della bicicletta utilizzata da E., nel aver omesso di adottare misure di protezione e prevenzione quali l&#8217;utilizzo di caschetti, ginocchiere o gomitiere, mentre all&#8217;insegnate responsabile per contatto sociale da cui scaturiscono obblighi di protezione, va imputato di non aver concretamente accertato l&#8217;esistenza di tali accorgimenti, risultando certamente esigibile un controllo preventivo sui giochi assegnati o scelti dai bambini, nonché nel caso di specie nel non aver impedito alla minore, magari coinvolgendola in altre attrattive ludiche, di utilizzare la bicicletta in considerazione anche del fatto che come ammesso dai convenuti ed emerso in causa, la piccola E., particolarmente vivace, anche poco prima del sinistro era stata ripresa dalle insegnanti affinchè prestasse maggiore attenzione, limitando la velocità.</em></p>
<p class="sent_normal"><em>Pertanto, escluso un concorso del danneggiato nella produzione dell&#8217;evento ex <a class="doc-link-05AC00003062" href="http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00003062,__m=document" rel="wraplinkreplacer" data-id="10SE0001758180" data-chiavi="05AC00003062">art. 1227 c.c.. </a>, la responsabilità va imputata in solido in capo ad entrambe le convenute per i titoli giuridici sopra indicati.</em>&#8220;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L’ex convivente more uxorio ha diritto alla restituzione dei beni personali rimasti nella casa familiare dopo il suo allontanamento</title>
		<link>https://www.studiolegalecupellini.it/2017/02/25/lex-convivente-more-uxorio-ha-diritto-alla-restituzione-dei-beni-personali-rimasti-nella-casa-familiare-dopo-il-suo-allontanamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Cupellini Del Grosso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2017 11:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[convivenza]]></category>
		<category><![CDATA[more uxorio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 4685 del 23/02/2017 la Cassazione Civile, ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Roma, che [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-577 size-medium" src="http://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2017/02/come-mandare-fuori-di-casa-il-convivente-300x300.jpg" width="300" height="300" srcset="https://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2017/02/come-mandare-fuori-di-casa-il-convivente-300x300.jpg 300w, https://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2017/02/come-mandare-fuori-di-casa-il-convivente-150x150.jpg 150w, https://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2017/02/come-mandare-fuori-di-casa-il-convivente-400x400.jpg 400w, https://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2017/02/come-mandare-fuori-di-casa-il-convivente-100x100.jpg 100w, https://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2017/02/come-mandare-fuori-di-casa-il-convivente.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 4685 del 23/02/2017 la Cassazione Civile, ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Roma, che aveva condannato una donna a restituire al suo ex convivente <i>more uxorio, </i>gli arredi e gli oggetti personali di sua proprietà, che egli aveva lasciato nell’appartamento in cui i due avevano convissuto, esclusi quelli strettamente connessi alle necessità dei figli rimasti nell&#8217;alloggio.</p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">La Suprema Corte, in particolare, ha chiarito che sono inapplicabili alla fattispecie le norme in materia di comunione dei beni, la cui disciplina non può trovare applicazione in assenza di allegazione di titolo negoziale. La convivenza more uxorio, infatti, determina sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, solo un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente, che assume i connotati tipici di una detenzione qualificata.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Acquisto di un’abitazione priva del certificato di abitabilità: l’acquirente ha diritto al risarcimento del danno</title>
		<link>https://www.studiolegalecupellini.it/2017/02/02/acquisto-di-unabitazione-priva-del-certificato-di-abitabilita-lacquirente-ha-diritto-al-risarcimento-del-danno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Cupellini Del Grosso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 10:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[abitabilità]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[immobile]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Va premesso che un immobile destinato ad abitazione privo del certificato di abitabilità è incommerciabile. Qualora, ciononostante, l’immobile sia comunque [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-502 size-medium" src="http://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2017/02/Problemi-di-umidità-e-infiltrazioni-in-condominio-chi-paga-il-risarcimento-300x181.jpg" width="300" height="181" srcset="https://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2017/02/Problemi-di-umidità-e-infiltrazioni-in-condominio-chi-paga-il-risarcimento-300x181.jpg 300w, https://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2017/02/Problemi-di-umidità-e-infiltrazioni-in-condominio-chi-paga-il-risarcimento-768x462.jpg 768w, https://www.studiolegalecupellini.it/wp-content/uploads/2017/02/Problemi-di-umidità-e-infiltrazioni-in-condominio-chi-paga-il-risarcimento.jpg 831w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Va premesso che un immobile destinato ad abitazione privo del certificato di abitabilità è incommerciabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora, ciononostante, l’immobile sia comunque oggetto di compravendita, il difetto assoluto della licenza di abitabilità ovvero l’insussistenza delle condizioni necessarie per ottenerla a causa di insanabili violazioni della legge urbanistica, integrano un’ipotesi di consegna di <em>aliud pro alio</em>, ossia di un bene completamente diverso da quello pattuito, fattispecie che ricorre anche quando il bene sia privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente.</p>
<p style="text-align: justify;">Quali sono le conseguenze? Poiché il venditore ha sempre l’obbligo di consegnare all’acquirente il certificato in questione, la violazione di tale obbligo può legittimare sia la domanda di risoluzione del contratto, sia quella di risarcimento del danno, sia l’eccezione d’inadempimento, non trovando applicazione l’art. 1495 c.c. e i termini di prescrizione e decadenza in esso previsti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tenga presente, inoltre, che anche nel caso in cui il venditore, al momento della stipula, abbia già presentato una domanda di condono per sanare l’irregolarità amministrativa dell’immobile, tale circostanza non vale a sanare la violazione dell’obbligo di consegna del certificato di abitabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">È parimenti irrilevante il fatto che i precedenti proprietari abbiano concretamente utilizzato l’immobile ad uso abitativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione (Cass. civ. Sez. II, Sent., 30/01/2017, n. 2294), affermando detti principi, ha respinto il ricorso del venditore di un’abitazione priva del certificato di abitabilità, il quale era stato condannato tanto in primo grado quanto in appello al risarcimento del danno cagionato all’acquirente mediante il pagamento dell’importo corrispondente al costo per l’esecuzione dei lavori necessari al fine di conseguire la licenza di abitabilità dell’immobile.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalecupellini.it/2017/02/02/acquisto-di-unabitazione-priva-del-certificato-di-abitabilita-lacquirente-ha-diritto-al-risarcimento-del-danno/">Acquisto di un’abitazione priva del certificato di abitabilità: l’acquirente ha diritto al risarcimento del danno</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalecupellini.it"></a>.</p>
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