Immodificabile il costo della manodopera in sede di verifica dell’anomalia

costo manodopera verifica anomalia: bilancia tra costo del lavoro e manodopera negli appalti pubblici

Articolo pubblicato su NT+ Diritto (Il Sole 24 Ore).

Il costo manodopera verifica anomalia è immodificabile: non può essere aumentato tramite riallocazione di voci di costo nelle spese generali. Lo ha stabilito il TAR Lazio, Sez. II-ter, con la sentenza n. 6770 del 15 aprile 2026, in una gara per servizi di pulizia ad alta intensità di lavoro.

Costo manodopera verifica anomalia: il caso concreto

Nel caso di specie l’aggiudicataria, nei giustificativi resi in sede di riedizione della verifica di anomalia, aveva mantenuto formalmente invariata la voce «Costo della manodopera», scomponendo la macro-voce «Altri costi» in «Spese Generali» e «Materiali, attrezzature e macchinari». In questa nuova ripartizione, le voci relative al manager di lotto e alle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, del tutto assenti nei giustificativi originari, erano state allocate nelle spese generali anziché nel costo della manodopera, per un importo pari a circa il 6% del costo del lavoro complessivo.

La decisione del TAR Lazio: manipolazione illegittima

Il Tribunale ha qualificato l’operazione come una manipolazione illegittima: in apparenza il costo del lavoro non cambia, ma nella sostanza cresce sensibilmente, in un appalto con margine di utile inferiore all’1%. Lo stesso consulente incaricato dalla stazione appaltante aveva fondato il proprio giudizio di congruità proprio su quel nuovo assetto, che nei giustificativi originari non esisteva.

Il quadro normativo: art. 108 d.lgs. 36/2023

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato, oggi rafforzato dall’art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, che impone di indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza. La norma è innovativa rispetto al codice previgente proprio nella parte sanzionatoria: l’esclusione non è più rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante ma è conseguenza automatica della violazione. Questa disposizione, ha osservato il TAR, osta all’applicabilità della regola pretoria che ammette in sede di anomalia modifiche tra le singole voci purché il saldo complessivo resti invariato, che altrimenti sarebbe agevolmente elusa mediante meri aggiustamenti matematici.

Le sole eccezioni ammesse sono tre: una variazione talmente marginale da essere priva di incidenza reale (la giurisprudenza colloca la soglia intorno all’1,5%), la correzione di un evidente errore di calcolo a parità di incidenza percentuale, e l’insorgenza di sopravvenienze di fatto o di diritto. Nel caso di specie nessuna ricorreva.

Il TAR aderisce poi all’orientamento più restrittivo in materia di spese generali: i costi della manodopera non possono essere inseriti, nemmeno parzialmente, nella voce «Spese generali», perché queste ultime coprono costi indiretti di natura amministrativa che non sono fungibili con il costo strutturale del lavoro. Restano ammissibili, in via eccezionale, soltanto i costi di figure professionali con mansioni direttive spalmati su più appalti e quelli connessi a urgenze imprevedibili.

Impatto sul nuovo codice degli appalti

La pronuncia consolida un indirizzo ormai uniforme e lo proietta sul nuovo codice con una precisazione rilevante: il rafforzamento della tutela del lavoratore operato dal d.lgs. 36/2023, attraverso l’obbligo di indicazione separata del costo della manodopera e la sanzione dell’esclusione, ha reso definitivamente recessivo lo spazio di manovra che la giurisprudenza aveva in passato riconosciuto alle stazioni appaltanti nella gestione flessibile delle voci di costo in sede di anomalia. Per approfondire la responsabilità del committente nei contratti di appalto e i diritti dei lavoratori si rimanda alla giurisprudenza correlata.

Fonte: NT+ Diritto – Il Sole 24 Ore

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