È giustificato, per irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, il licenziamento del lavoratore che rivolga al datore di lavoro minacce e ingiurie alla presenza di clienti e colleghi, danneggiando gravemente l’immagine dell’azienda.

A tale condivisibile decisione la Corte è giunta applicando il principio di diritto per il quale il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato al lavoratore e licenziamento disciplinare non va effettuato in astratto, bensì con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, all’entità della mancanza (considerata non solo da un punto di vista oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva e in relazione al contesto in cui essa è stata posta in essere), ai moventi, all’intensità dell’elemento intenzionale e al grado di quello colposo. (Cassazione Civile, Sez. Lav., sentenza 15 settembre 2017, n. 21506)