La vicenda trae origine dal mancato pagamento del T.F.R. a una lavoratrice da parte di un’impresa di pulizie che si è trovata in grave difficoltà economica.

La nostra strategia per tutelare il diritto della nostra cliente è stata quella di rivolgere la richiesta di pagamento al Ministero della Difesa che aveva affidato l’appalto di pulizie nel quale la stessa aveva lavorato e maturato il suo credito, invocandone la responsabilità solidale.

Non essendo stata accolta la richiesta stragiudiziale, abbiamo provveduto a ottenere un decreto ingiuntivo di pagamento, che è stato opposto.

Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro ha rigettato l’opposizione dell’Avvocatura dello Stato confermando integralmente il decreto ingiuntivo.

Il Giudice del lavoro ha riconosciuto che anche il T.F.R. deve ricomprendersi tra i trattamenti retributivi per i quali sussiste ai sensi dell’art. 1676 c.c. il diritto dei dipendenti dell’appaltatore a chiedere il pagamento al committente.

E’ stato, così, tutelato il diritto della nostra assistita a ottenere il pagamento del T.F.R. dal committente dell’appalto pubblico, riconosciuto responsabile in solido con il datore di lavoro nei confronti del lavoratore, fino alla concorrenza del debito che il committente aveva verso la ditta appaltatrice quando è stata proposta la domanda.

In allegato la sentenza.