Va, infatti, riconosciuta natura retributiva alle indennità per ferie e permessi non goduti che devono essere corrisposte alla cessazione del rapporto.

Questo è il principio statuito dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Baroncini, con la sentenza n. 4507/2021 di recentissima pubblicazione, pronunciandosi in favore di una nostra assistita.

La controversia decisa dal Giudice capitolino aveva ad oggetto l’opposizione di una società committente di un appalto di pulizia contro il decreto ingiuntivo ottenuto dal nostro studio per una lavoratrice dipendente della ditta appaltatrice, per il pagamento – tra l’altro – delle indennità sostitutive delle ferie e dei permessi non goduti, che non le erano state corrisposte dal suo datore di lavoro.

L’opponente sosteneva – in linea con parte della giurisprudenza, anche della Cassazione – che la natura risarcitoria e non retributiva delle dette indennità comportasse l’assenza della responsabilità solidale della committente, disciplinata dall’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, che prevede che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Il Giudice ha accolto la nostra tesi difensiva affermando che tale indennità ha carattere retributivo, perché “l’eventuale concorrente profilo risarcitorio non esclude la riconducibilità nella nozione di retribuzione, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta in favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 11262/2010)“.

In precedenza, anche il Tribunale di Milano si era espresso per il riconoscimento della natura retributiva dell’indennità in questione: “Si tratta invero di erogazione di indubbia natura retributiva, sia in quanto connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro quale rapporto a prestazioni corrispettive, sia in quanto corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato e dedicato al riposo (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 10 maggio 2010, n. 11262; Cass. Civ., Sez. Lav., 25 settembre 2004, n. 19303); tanto basta per ritenere sussistente la responsabilità solidale poiché, in ragione del rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate, detti titoli trovano comunque causa nell’esecuzione dell’appalto.” (Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Colosimo, sentenza n. 2151/2018).

In allegato la sentenza