Ha natura contrattuale la responsabilità per i danni subiti dal bambino che cade durante la ricreazione

Diritto civile
Con una condivisibile sentenza del 25 ottobre 2016, il Tribunale di Treviso ha deciso una controversia instaurata nei confronti di un istituto materno e di un insegnante dai genitori di una bambina per il risarcimento del danno subito dalla stessa cadendo dalla bicicletta durante la ricreazione. Il Tribunale trevigiano - a nostro avviso correttamente - ha ritenuto applicabile alla fattispecie il regime probatorio imposto dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre i genitori della minore danneggiata dovevano provare esclusivamente che l'evento dannoso si fosse verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombeva l'onere di dimostrare che lo stesso evento fosse stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. Tale onere non è stato però assolto dai convenuti. Si legge, infatti, nelle motivazioni della sentenza: "I medesimi, infatti, invocano che l'occorso…
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