Licenziamento per abuso del diritto di congedo parentale

Diritto del lavoro
Licenziamento per abuso del diritto di congedo parentale E' giustificato il licenziamento del lavoratore che essendo in congedo parentale non si occupi delle cure dei figli Con sentenza n. 509 del 2018 la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore, essendo stato accertato, in base ai risultati di indagini investigative commissionate dal datore di lavoro, che il dipendente "per oltre metà del tempo concesso a titolo di permesso parentale", non aveva "svolto alcuna attività a favore del figlio". Abuso del diritto di congedo parentale in caso di sviamento dalla sua funzione tipica In base al criterio della funzione può verificarsi un abuso del diritto potestativo di congedo parentale, allorché il diritto venga esercitato non per la cura diretta del bambino, bensì per attendere ad altra attività…
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È legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che minaccia e ingiuria il datore di lavoro.

Diritto del lavoro
È giustificato, per irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, il licenziamento del lavoratore che rivolga al datore di lavoro minacce e ingiurie alla presenza di clienti e colleghi, danneggiando gravemente l’immagine dell’azienda. A tale condivisibile decisione la Corte è giunta applicando il principio di diritto per il quale il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato al lavoratore e licenziamento disciplinare non va effettuato in astratto, bensì con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, all’entità della mancanza (considerata non solo da un punto di vista oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva e in relazione al contesto in cui essa è stata posta in essere), ai moventi, all’intensità dell’elemento intenzionale e al grado di quello colposo. (Cassazione Civile, Sez. Lav., sentenza 15 settembre 2017, n. 21506)
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La mancata affissione del codice disciplinare non sempre impedisce il licenziamento

Diritto del lavoro
Il licenziamento disciplinare intimato per condotte del lavoratore che costituiscono altresì illecito penale o contrastino con il c.d. "minimo etico" è legittimo anche in presenza di violazione del principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori. Il principio - valevole anche relativamente alle sanzioni disciplinari conservative e non per le sole sanzioni espulsive - è stato ribadito con la sentenza n. 4826 del 24 febbraio 2017 dalla Sezione lavoro della Cassazione, che ha condiviso il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr., Cass. 27.1.2011 n. 1926; Cass. 29.5.2013 n. 13414; Cass. 26.03.2014, n. 7105)  secondo il quale deve ritenersi che in tutti i casi nei quali il comportamento sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. "minimo etico" o a norme di rilevanza…
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