Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l’onere del datore di lavoro di provare l’adempimento all’obbligo di repêchage va assolto anche in riferimento a posizioni di lavoro inferiori

Diritto del lavoro
Il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro alla quale egli avrebbe potuto essere assegnato per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche di avergli prospettato, senza ottenerne il consenso, la possibilità, in alternativa al licenziamento, di un reimpiego in mansioni inferiori ma rientranti nel suo bagaglio professionale, ovviamente se compatibili con l’assetto organizzativo aziendale. Per la Cassazione, infatti, costituisce violazione del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto il comportamento del datore di lavoro che non prospetti al lavoratore la possibilità di evitare il licenziamento mediante l’assegnazione a mansioni inferiori (Cass. Sez. Lav., 21 dicembre 2016 n. 26467).
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