Ha suscitato notevole interesse – anche per l’amplificazione prodotta dai mass media e dai social network – la recentissima sentenza della Cassazione n. 5510 del 6 marzo 2017, che ha confermato la pronuncia della Corte di Appello di Milano di addebito della separazione al marito infedele, in ragione della scoperta da parte della moglie di messaggi amorosi pervenuti sul suo cellulare (l’infedeltà, quindi, era stata la causa della crisi di coppia e non la conseguenza di una crisi preesistente; in questa seconda ipotesi, infatti, sarebbe stato escluso l’addebito).

Ma quali sono le conseguenze dell’addebito della separazione?

La pronuncia di addebito comporta conseguenze di tipo economico nei confronti del coniuge al quale la separazione è stata addebitata.

Anzitutto, il separato con addebito perde il diritto a ottenere l’assegno di mantenimento, vale a dire l’assegno che in caso di separazione viene dato a favore del coniuge economicamente più debole al fine di garantirgli un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio; mantiene, tuttavia, il diritto agli alimenti (gli alimenti vengono concessi solamente in caso di effettivo bisogno e l’importo deve essere il minimo indispensabile per garantire la sussistenza e non, quindi, per mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, come avviene per l’assegno di mantenimento).

Ulteriore rilevante conseguenza è la perdita dei diritti successori nei confronti dell’ex; quindi, in caso di morte di quest’ultimo, non partecipa all’eredità. Tuttavia, se il coniuge colpevole percepiva gli alimenti, avrà diritto ad un assegno vitalizio da porsi a carico dell’eredità.

Questo assegno successorio dovrà essere commisurato alle sostanze ereditarie e al numero degli eredi, e in ogni caso non potrà essere superiore all’importo dell’assegno alimentare che veniva percepito prima della morte del coniuge.

Ugualmente, il separato con addebito che sia titolare di un assegno alimentare a carico del coniuge deceduto mantiene il diritto a ottenere la pensione di reversibilità nonché l’indennità di anzianità e l’indennità di preavviso per la morte del coniuge.

Il coniuge colpevole, inoltre, viene condannato al pagamento delle spese legali del giudizio. Deve cioè pagare le spese dell’avvocato dell’altro coniuge, oltre alle spese del suo avvocato.

La pronuncia di addebito, invece, non comporta in automatico il diritto del coniuge incolpevole a ottenere un risarcimento.

Ciò può avvenire solo nel caso in cui il comportamento del separato con addebito abbia cagionato al coniuge incolpevole dei danni – patrimoniali o non patrimoniali, ivi compreso il danno psico-fisico – che andranno comunque allegati e provati.