Il rifiuto della prestazione da parte del lavoratore adibito a mansioni inferiori quale reazione al demansionamento può giustificarne il licenziamento.

Il lavoratore adibito a mansioni inferiori non può reagire rendendosi totalmente inadempiente alla prestazione, sospendendo ogni attività lavorativa, ove il datore di lavoro assolva a tutti gli altri propri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale ed assicurativa, assicurazione del posto di lavoro).

Non si può sempre invocare il principio inademplenti non est adimplendum.

E’ possibile rifiutare l’adempimento della propria obbligazione, invocando il principio inademplenti non est adimplendum di cui all’art. 1460 c.c., solo qualora sia totalmente inadempiente anche la controparte contrattuale. La norma sopra citata, infatti, dispone che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto“. Questa regola, ovviamente, vale anche per i lavoratori in caso di illegittima adibizione a mansioni inferiori.

Il lavoratore può agire giudizialmente, anche in via cautelare, mentre non può scegliere di rendersi inadempiente.

In caso di assegnazione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita, il lavoratore può richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, mentre non può rifiutare aprioristicamente e senza un eventuale avallo giudiziario – che, peraltro, può essergli urgentemente accordato in via cautelare – di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto a osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore.

E’ legittimo, pertanto, il licenziamento del lavoratore che si assenti ingiustificatamente dal lavoro.

La Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che dopo essere stato assegnato per circa due mesi a mansioni inferiori rispetto alla qualifica, eccepiva l’inadempimento del datore e si assentava dal giorno successivo dal posto di lavoro.

Cass. civ. Sez. lavoro, 16-01-2018, n. 836.