Licenziamento per abuso del diritto di congedo parentale

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E’ giustificato il licenziamento del lavoratore che essendo in congedo parentale non si occupi delle cure dei figli

Con sentenza n. 509 del 2018 la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore, essendo stato accertato, in base ai risultati di indagini investigative commissionate dal datore di lavoro, che il dipendente “per oltre metà del tempo concesso a titolo di permesso parentale“, non aveva “svolto alcuna attività a favore del figlio“.

Abuso del diritto di congedo parentale in caso di sviamento dalla sua funzione tipica

In base al criterio della funzione può verificarsi un abuso del diritto potestativo di congedo parentale, allorché il diritto venga esercitato non per la cura diretta del bambino, bensì per attendere ad altra attività di lavoro o per dedicarsi a qualunque altra attività che non sia in diretta relazione con detta cura, perché ciò che conta non è tanto quel che il genitore fa nel tempo da dedicare al figlio quanto, piuttosto, quello che non fa nel tempo che avrebbe dovuto dedicargli.

Legittimo il licenziamento per sviamento dalla funzione tipica del congedo parentale

Nel caso di specie, dunque, si è realizzato uno sviamento dalla funzione tipica del congedo parentale – essendo il congedo diretto a sostenere i bisogni affettivi e relazionali del figlio – attraverso una condotta capace di integrare, anche sotto il profilo dell’elemento intenzionale, un comportamento idoneo a giustificare il licenziamento del lavoratore.

La condotta contraria alla buona fede rileva: nei confronti del datore di lavoro, che in presenza di un abuso del diritto di congedo si vede privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente e sopporta comunque una lesione dell’affidamento da lui riposto nel medesimo; nei confronti dell’ente di previdenza erogatore del trattamento economico per l’indebita percezione dell’indennità e lo sviamento dell’intervento assistenziale.

Il congedo parentale

L. n. 53/2000, art. 1, lett. a), prevede l’istituzione dei congedi dei genitori in relazione alla generale finalità di promuovere il sostegno della maternità e della paternità.

Il D.Lgs. n. 151/2001, art. 32, in attuazione introduce i congedi parentali e dispone che per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro.

Tale diritto compete: alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

Ai fini dell’esercizio del diritto il genitore è tenuto, salvi i casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo modalità e criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

Per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori, è dovuta un’indennità, calcolata in misura percentuale sulla retribuzione secondo le modalità previste per il congedo di maternità.