Con la recentissima ordinanza n. 2774 del 05.02.2018 la Cassazione ha, opportunamente, chiarito che ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta – prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi – della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore, in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto.

Non è, quindi, sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione – benché seguita dall’espletamento di attività lavorativa – non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro.

E’ stata, pertanto, cassata la pronuncia della Corte di Appello di Milano che aveva respinto il ricorso di un lavoratore il quale aveva impugnato il contratto a termine poiché sottoscritto dal solo datore di lavoro. La Corte di Appello aveva erroneamente dichiarato valido il contratto, ritenendo che la clausola appositiva del termine fosse stata tacitamente accettata dal lavoratore sulla base del fatto che egli aveva partecipato ad una riunione preliminare, durante la quale gli erano stati illustrati i termini e le condizioni del rapporto, e aveva poi svolto l’attività lavorativa a partire dal giorno successivo all’incontro.

Non vi è spazio, tuttavia, per l’accettazione tacita allorquando la legge preveda la forma scritta ad substantiam, come nel caso del contratto di lavoro a tempo determinato, che necessità per la sua validità della sottoscrizione di entrambe le parti.