Il contratto di apprendistato non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere durante la durata del contratto, le mansioni tipiche del profilo professionale, ma deve prevedere al contempo un’attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale indefettibile del contratto, entrando a far parte della causa negoziale.

Confermando la decisione della Corte d’Appello di Venezia, a Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro (sentenza n. 5375, del 07 marzo 2018) ha ribadito il principio generale secondo cui il contratto di apprendistato, che è contratto a causa mista con finalità formative, non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere durante la durata del contratto, le mansioni tipiche del profilo professionale, (nel caso in esame di portalettere) ma deve prevedere al contempo un’attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto entrando a far parte della causa negoziale (Cfr. Cass. n. 11265/2013)

Il caso in esame

Nel caso di specie, la datrice di lavoro, Poste Italiane S.p.A., non aveva raggiunto la prova dell’adempimento dell’obbligo formativo. La formazione si era concentrata solo nei primi tre giorni di lavoro con un mero addestramento pratico effettuato con affiancamento di un portalettere qualificato, mentre nel restante periodo di apprendistato i due lavoratori erano stati affidati ad un tutor ed al responsabile dell’ufficio, con compito di supervisore, senza ricevere altra formazione professionale con specifici contenuti formativi.

Conseguenze della mancata formazione

L’assenza della formazione ha determinato l’illegittimità dell’apprendistato, con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato.